Norme regionali per l’accesso dei giovani all’agricoltura
In vigore dal 26 maggio 2014, giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale n.66, la Legge regionale contenente disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli.
La legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al proprio patrimonio, nell’ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) 1305/2013.
Gli avvisi pubblici regionali e comunali devono prevedere esclusivamente l’affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant’anni e con priorità ai giovani al primo insediamento. Le locazioni devono prevedere il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto.
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