Dal 29 agosto, è possibile costituire una società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.) versando un solo euro di capitale.
Grazie a questo provvedimento, per i giovani fino a 35 anni, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria; inoltre non sono dovuti gli onorari notarili.
Governo e Parlamento hanno approvato l’idea di un giovane programmatore italo-americano, David Welton, selezionata da ItaliaCamp e “adottata” dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Per gli over 35, invece, è prevista la possibilità di costituire la società a responsabilità limitata a capitale ridotto ma soggetta alle normali spese notarili.
Prima di questa riforma, un giovane imprenditore intenzionato ad aprire una società – anche in settori economici nei quali non c’è necessità di particolari capitali di partenza – doveva versare 10.000 euro di capitale minimo ed era soggetto a ulteriori spese supplementari stimabili in almeno 2.000 euro. Non tutti gli ostacoli sono superati, ma l’iniziativa appena approvata permetterà di sostenere i giovani intenzionati ad entrare nel mondo delle imprese in modo rapido ed efficace.
Caratteristiche della SRLS
1. La possono costituire solo giovani (persone fisiche) under 35 (è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, ed è nullo l’eventuale atto di trasferimento).
2. La forma da adottare è quella dell’atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale.
3. Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL Semplificata.
4. L’amministrazione della società è in capo ad uno o più soci.
5. Il capitale sociale per la costituzione della SRLS può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro. Il capitale deve essere versato in denaro direttamente agli amministratori della società.
6. Cosa succede quando uno dei soci compie 35 anni di età? O il socio esce dalla società o la srl semplificata si trasforma in SRL ordinaria, SRL a capitale ridotto o altro tipo di società.
7. Per la stipula dell’atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili.
8. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma non sono esenti da imposta di registro (168 Euro), né dai diritti camerali di prima iscrizione (in media 200 Euro) e annuali, né dai tributi per l’apertura della partita IVA, né da altre imposte e tasse (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in
uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori). Non sono previste semplificazioni per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancio annuale.
Scarica il Decreto 23 giugno 2012 n. 138 [link]
Fonte:
Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri